
|
ASSOCIAZIONISMO
ONLUS E FONDAZIONI in APPALTOdi: Adriano Scrivo>> Enti senza scopo di lucro, come fondazioni e Onlus, possono legittimamente partecipare alle gare d'appalto. Il Consiglio di Stato con la sentenza 16 giugno 2009, n 3897,sancisce la mozione di "imprenditore" a livello europeo. Palazzo spada precisa la linea di demarcazione che distingue la disciplina codicistica interna dell'imprenditore, dal concetto di "operatore economico" discendente dalla normativa comunitaria: la definizione comunitaria di impresa non deriva da presupposti soggettivi, ma da elementi oggettivi. Non ha, dunque, rilevanza alcuna che l'ente persegua o no lo scopo di lucro. Occorre, invece, ai senso del Dgls 163/2006, che il soggetto intenzionato a partecipare a gare di appalto offra nel mercato beni e servizi da scambiare con altri soggetti. La sentenza del Consiglio di Stato, con un'altro passaggio fondamentale, priva di qualsiasi pregio l'altro elemento "forte" della tesi contraria alla partecipazione dei soggetti privi di scopo di lucro agli appalti: la presunta posizione di favore derivante dal regime fiscale particolare, che inciderebbe negativamente sulla dinamica concorrenziale. tale constatazione spiega Palazzo spada, non è utile per giungere ad una conclusione diversa rispetto alla legittimità, infatti il regime fiscale si estende anche ad altri soggetti come Cooperative sociali, e queste, ricorda il Consiglio di Stato, richiamando le proprie precedenti sentenze, possono essere ammesse alle gare pubbliche in quanto"imprese sociali", in applicazione del Dgls 155/2006. Il Consiglio di stato, dunque, consolida un filone interpretativo nuovo e moderno, più adeguato alla normativa comunitaria al quale alcuni Tar hanno iniziato ad adeguarsi, come il Tar del Veneto, con la recente sentenza della sezione I 889/2009. |
|
© 2008 Asmedia.net | Ideazione grafica Adriano Scrivo |
